CAPITOLO X Il
Consiglio Generale
Art.21 - Il Consiglio
Generale è l’organo deliberante dell’Unione tra un Congresso e
l’altro. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di
definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa
dell’Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle
direttive confederali. Elegge nel suo seno: prima la Segreteria
dell’Unione Sindacale Territoriale poi il Comitato Esecutivo. Ad esso
spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria
(allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria. Esamina ed
approva lo schema della relazione morale che la segreteria dell’Unione
sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse della
U.S.T.. Il Consiglio Generale emana il Regolamento della Unione
Sindacale territoriale. Nomina, su proposta della Segreteria della
U.S.T., sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento
stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne
sia già componente. Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle
previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata sono prese a
maggioranza semplice.
Art.22 - Il Consiglio
Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della
Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o
su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato
Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il
Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria della
U.S.T.. |